1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
2. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
3. Al primo comma dell'articolo 92 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «e di un numero di ministri non superiore a quindici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero totale dei soggetti che ad altro titolo fanno parte del Governo non può superare il doppio del numero dei ministri».